Le novità sul nuovo regime per cassa
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Regime per cassa |
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Deroghe |
Il nuovo regime per i contribuenti in contabilità semplificata è un regime solo "improntato alla cassa" e non un regime di cassa "puro". Quindi: · le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101, Tuir.- |
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Tutte le rimanenze finali 2016 si imputano a costo nel 2017 |
Le rimanenze che debbono essere imputati a costo nel 2017 sono: · le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale; · le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale. |
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Spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di leasing |
Nel regime di cassa, alcuni componenti sono deducibili per competenza: · quote di ammortamento; · spese per prestazione di lavoro; · canoni di leasing, compreso il maxi-canone di leasing. |
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Regime transitorio |
Nel caso di componenti positivi di reddito già tassati nelle annualità precedenti a quelle dell’ingresso del regime di cassa, non rileva l’incasso eventualmente avvenuto a decorrere dal 2017. Diversamente, si legittimerebbe una doppia imposizione non tollerata. |
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Registrazione delle fatture |
Per i soggetti che applicano il regime contabile di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, che presuppone una finzione di coincidenza tra momento di registrazione del documento e momento di incasso, è possibile annotare la fattura di acquisto in un momento successivo alla chiusura del periodo di imposta. |
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Annotazioni contabili |
Per i contribuenti che intendono applicare il principio di cassa (quindi senza utilizzare la finzione della registrazione coincidente con incasso e pagamento) vi è una libera scelta nella impostazione degli adempimenti contabili: · utilizzo di registri specifici incassi e pagamenti · utilizzo dei registri Iva, integrati con gli incassi e pagamenti; · utilizzo dei registri Iva, con annotazione dei sospesi (somme non incassate e somme non pagate) al termine del periodo di imposta. |


