MODALITÀ’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
A decorrere dall’01/07/2018 è sancito il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro o committenti va corrisposta tramite banca o ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:
- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge o convivente o familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.
Attenzione: la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ricordiamo inoltre che le predette disposizioni non sono applicabili ad alcuni rapporti di lavoro tra cui quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


