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“La questione decisiva non è quel che si pensa, ma in che modo lo si pensa.
Il pensiero che è frutto della riflessione attiva, è sempre nuovo ed originale”.
Erich Fromm

Il contributo Enasarco per l’anno 2019

Il contributo Enasarco 2019 per gli agenti individuali e le società di persone è pari al 16,50% di cui:

  • 8,25% a carico del preponente;
  • 8,25% a carico dell’agente, sottoforma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni.

Si ricorda a titolo di promemoria che l’aliquota continuerà a crescere fino al 2020.

Il pagamento verrà effettuato dalla ditta preponente, la quale è responsabile anche della quota trattenuta all’agente.

 

MASSIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari: euro 25.275,00 (salvo rivalutazione);
  • per gli agenti monomandatariè ancora di Euro 37.913,00 (salvo rivalutazione).

Entrambi i massimali sono soggetti a rivalutazione ISTAT. Al momento l’indice non è ancora stato definito.

 

MINIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatariè fermo a euro 423,00;
  • per gli agenti monomandatariè fermo a  euro 846,00.

Anche i minimali sono soggetti a rivalutazione ISTAT se risulterà positiva.

Si ricorda per comodità che il minimale è frazionabile per trimestre. Conseguentemente, in caso di inizio o cessazione del contratto di agenzia in corso d’anno, il minimale è dovuto per quota in base ai trimestri lavorati.

L’obbligo di versare il minimale scatta alla maturazione della provvigione. Fino a quando l’agente non matura provvigione, il versamento del minimale rimane sospeso. Non appena l’agente matura provvigioni, scatta l’obbligo del versamento con eventuale recupero dei trimestri precedenti in cui non erano maturate provvigioni.

 

Si ricorda, inoltre, che i contributi Enasarco devono essere versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza.

Si riporta di seguito una tabella con le scadenze per l’anno 2016:

I trimestre 2019

Scadenza 20 maggio 2019

II trimestre 2019

Scadenza 20 agosto 2019

III trimestre 2019

Scadenza 20 novembre 2019

IV trimestre 2019

Scadenza 20 febbraio 2020

 

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

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