LEGGE DI BILANCIO 2019: Novità in sintesi
- INTERESSI PASSIVI SOSTENUTI DA SOCIETA’ IMMOBILIARI
Per le società esercenti attività immobiliare in via prevalente, non si applicano le disposizioni del ROL agli interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
- ESTENSIONE DEL “REGIME FORFETTARIO”
Sono state modificate le cause di accesso e le cause ostative del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, disponendo:
- L’innalzamento della soglia dei ricavi/compensi dell’anno precedente ad euro 65.000,00 per qualsiasi tipologia di attività;
- L’eliminazione delle soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (euro 5.000,00) e per beni strumentali (euro 20.000,00) le quali non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1/1/2019.
Sono state riformulate le cause di esclusione del regime connesse:
- Al possesso di partecipazioni - non possono utilizzare il regime forfettario gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività a) partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari; b) controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni. La causa d esclusione va riferita al momento di applicazione del regime e non all’anno antecedente l’ingresso del medesimo.
- Allo svolgimento di attività di lavoro dipendente - non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali: a) sono in corso rapporti di lavoro; b) erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta. Ciò che rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.
Le modifiche apportate al regime forfettario decorrono dal 1.1.2019. La nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificare la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2019.
- IMU SU IMMOBILI STRUMENTALI
Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità IRPEF ed IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.
- PROROGA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
È stata prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.
In generale la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2019. Si ricorda che dall’1/1/2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
- PROROGA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di euro 96.000,00 per unità immobiliare.
- PROROGA BONUS MOBILI
Viene prorogata, per le spese sostenute nel 2019, il c.d. bonus mobili (art. 16 co. 2 del DL 63/2013 convertito). A tale fine rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.1.2018.
- RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF
Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF:
- Equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo di entrambe le categorie di perdite dal solo reddito di impresa;
- Introducendo il principio per cui le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi di imposta successivi limitatamente all’80% di quest’ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limiti temporali.
- TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI
È stato introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione. Possono fruire dell’agevolazione i soggetti IRES e IRPEF. Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR può essere assoggettato all’aliquota ridotta di 9 punti percentuali (quindi del 15%) per la parte corrispondente agli utili del periodo di imposta precedente a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione accantonati a riserva, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma: a) degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR; B) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Sono esclusi dall’agevolazione: gli immobili; i veicoli di cui all’art. 164 co. 1 lett. B-bis) del TUIR ovvero i veicolo concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta; i beni immateriali. Tale tassazione agevolata è cumulabile con altri benefici.
- FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI
Per il periodo 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS per l’elaborazione del modello 730 precompilato non possono emettere fatture elettroniche per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.
Ricordiamo, invece, che per le fatture emesse nei confronti di soggetti titolari di partita IVA occorre utilizzare il formato elettronico.
- CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI CAT. C/1
Viene estesa l’applicazione della cedolare secca al 21%, stipulate nel 2019, alle locazioni aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1 aventi superficie fino a 600 mq (senza conteggiare le pertinenze). La cedolare secca non può applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Non possono accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018 risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alle scadenze contrattuali.
- ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI
Viene riproposta la procedura di estromissione agevolata di cui all’art. 1 c. 121 L. 208/2015 relativa agli immobili strumentali posseduti dall’imprenditore individuale. Con tale procedura è possibile escludere dalla sfera imprenditoriale gli immobili posseduti al 31/10/2018. Tale procedura è da attuarsi entro il 31/05/2019 e gli effetti fiscali decorreranno dal 01/01/2019. Per perfezionare la procedura occorrerà versare l’imposta sostitutiva dell’8% in due rate scadenti rispettivamente il 30/11/2019 e il 16/06/2020.
- CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI R&S
È disposta la riduzione, a partire dal 2019, dell’aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata del 50%. Sempre a partire dal 2019 viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro. L’agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegabili nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alla fase della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. L’utilizzo del credito di imposta è subordinato al rispetto di appositi obblighi di certificazione.


