FATTURE DI FINE ANNO: ATTENZIONE ALLA RICEZIONE
Per effetto dell’art. 1 del DPR 100/98 (modificato dall’art. 14 del DL 119/2018) i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente effettuano la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018 entro il 16 gennaio 2019.
Occorre tenere presente che nell’ambito di tale liquidazione periodica può essere computata in detrazione la sola imposta a credito derivante da operazioni effettuate nel 2018 e la cui fattura sia pervenuta al cessionario o committente entro il 31 dicembre 2018.
Non è possibile computare nella liquidazione l’IVA a credito derivante da operazioni per le quali l’esigibilità si è realizzata nel 2018, ma la cui fattura è stata ricevuta dall’1 al 15 gennaio del 2019.


