FATTURE DI ACQUISTO IN REVERSE CHARGE E FATTURAZIONE ELETTRONICA
Tra gli operatori economici si sta insinuando molta preoccupazione in merito alle fatture di acquisto ricevute da operatori UE e extra UE e alle fatture interne per le quali occorre procedere mediante il meccanismo del reverse charge. Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili molti utenti hanno il problema di sapere se nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente è indispensabile provvedere alla generazione di un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore da associare alla stessa oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione delle fatture ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72.
In merito alla fattura elettronica ed al meccanismo del reverse charge l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che è necessario distinguere tra:
- REVERSE CHARGE INTERNO - riguarda tutti gli acquisti in Italia in articolo 17 e articolo 74 del DPR 633/72 (reverse edilizia e rottami) ovvero gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6”. Fino al 2018, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede l’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta. L’Agenzia delle Entrate nelle Faq ha confermato che per questa tipologia di acquisti non è necessario alcun invio allo Sdi.
- REVERSE CHARGE ESTERNO - riguarda le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o le prestazioni di servizi ricevute da soggetti extra UE. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per queste tipologie di operazioni non sussiste l’obbligo di emissione dell’autofattura in formato elettronico dal momento che i dati relativi alle fatture ricevute dai fornitori esteri sono comunicati alla stessa mediante l’invio dell’esterometro entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della stessa.


