DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE DIFFERITE
Nella risposta n.389/2019 pubblicata il 24/09/2019 riprendendo e chiarendo i contenuti della circolare n.14/2019 l’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile per le fatture differite ovvero le fatture che riepilogano i DDT delle cessioni di beni del mese riportare nel campo “data” l’indicazione dell’ultimo giorno del mese, con la possibilità di trasmettere la fattura elettronica entro il 15 del mese successivo.
Nel caso di riepilogo di prestazioni di servizio per esempio riepilogo dei DDT DI CONTO LAVORO saranno concessi dodici giorni per la trasmissione del documento.
Si consiglia, per evitare la problematica in sede di eventuali controlli, di attenersi ai 12 giorni per l’invio delle fatture elettroniche.


