Detrazione risparmio energetico (Decreto crescita)
L’art. 10 del Decreto Crescita ha previsto una nuova e aggiuntiva modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali, consistente nel riconoscimento - in favore dei beneficiari - di uno sconto immediato, in misura corrispondente alla detrazione fiscale, applicato dall’impresa appaltatrice sul corrispettivo ad essa dovuto. Detto sconto è successivamente rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta ed è da quest’ultima utilizzabile esclusivamente in compensazione - dunque non cedibile ad altri soggetti - in cinque quote annuali di pari importo.
Ricordiamo che le detrazioni sono riconosciute per le spese di:
– riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
– miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi);
– installazione di pannelli solari;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per la buona parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta
nella misura del 50%. Come purtroppo sappiamo, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per:
– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (stufe a pellet ecc).


