Lettere di intento (Decreto crescita)
A decorrere dal 2020, la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate può riguardare anche più operazioni.
L’Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi:
- vanno indicati nelle fatture emesse;
- devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
Al fine di verificare tali informazioni l’Agenzia delle Entrate, al momento dell’importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento.
Conseguentemente, l’esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relative ricevute di presentazione.
Con l’abrogazione del comma 2 del citato art. 1 non è più previsto che la dichiarazione d’intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell’apposito registro e conservata.
L’emanazione delle modalità attuative delle disposizioni in esame è demandata all’Agenzia delle Entrate.
MODIFICA DISPOSIZIONI SANZIONATORIE In sede di conversione, con la sostituzione del comma 4-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 471/97 in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta ex comma 3 del citato art. 7 in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000.
Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili dall’ 01/01/2020.


