Approfondimento sospensione pagamenti Mutui e Leasing
Limiti alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e il potenziamento del Fondo di Garanzia.
- Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/3/2020, n. 18)
- Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3/2020, n. 18)
Alle Piccole Medie Imprese (PMI), con esposizioni debitorie "in bonis" (senza sofferenze o inadempienze probabili) al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19":
- Non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- Sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
- Viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie.
Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:
Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3/2020, n. 18)
Alle PMI con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:
- concessa gratuitamente;
- l'importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell'80% e per la riassicurazione del 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
- per ciascuna operazioni di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
- è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.
Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.


