SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI CON RIDUZIONE FATTURATO
Per gli esercenti attività di impresa e lavoro autonomo con domicilio fiscale o sede legale o operativa in Italia, i cui ricavi o compensi nel 2019 non abbiano superato € 50 milioni, è prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi.
La sospensione riguarda i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, all’IVA ed ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi INAIL.
I versamenti sospesi sono effettuati senza sanzioni ed interessi:
1) in unica soluzione entro il 30/06/2020;
2) in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30/06/2020.
In sintesi:
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Soggetti con ricavi 2019 NON superiori a € 50 milioni |
Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente, assimilato e premi INAIL) |
Ripresa versamenti |
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Riduzione fatturato mese di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto al fatturato di marzo 2019 |
In scadenza nel mese di aprile 2020 |
30/06/2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili costanti a partire dal 30/06/2020 |
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Riduzione fatturato mese di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto al fatturato di aprile 2019 |
In scadenza nel mese di maggio 2020 |
30/06/2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili costanti a partire dal 30/06/2020 |
La sospensione in esame riguarda tutti i contributi previdenziali quindi sono ricompresi:
- i versamenti da effettuarsi alla Gestione separata dell’INPS;
- i versamenti relativi alla prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti - artigiani.
In attesa di chiarimenti rispetto ai contributi Enasarco rispetto al primo trimestre 2020.


