RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16/03/2020
Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalla tipologia di attività e dalla dimensione. Posso quindi essere effettuati entro il 16/04/2020 i versamenti scaduti al 16/03/2020 (e prorogati al 20/03/2020) relativi a:
a) IVA del mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
b) ritenute d’acconto operate a febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di lavoro autonomo;
c) tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;.
d) contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata dell’INPS, compresi i contributi e i premi INAIL


