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“La questione decisiva non è quel che si pensa, ma in che modo lo si pensa.
Il pensiero che è frutto della riflessione attiva, è sempre nuovo ed originale”.
Erich Fromm

LA PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta per le cessioni intracomunitarie l’articolo 45-bis del Regolamento UE 2018/1912 stabilisce quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti nel Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità.

Vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione:

  1. GRUPPO A
  • Documento o lettera CMR riportante la firma (firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • Polizza di carico;
  • Fattura di trasporto aereo;
  • Fattura emessa dallo spedizioniere.
  1. GRUPPO B
  • Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • Documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità;
  • Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

È previsto che vengano fornite prove diverse a seconda che:

  • I beni vengano spediti o trasportati dal venditore tramite un terzo - al fine di provare l’effettivo trasferimento della merce il venditore deve essere in possesso: di almeno due elementi di prova di cui al gruppo A o, in alternativa, di uno qualsiasi degli elementi di cui al gruppo A in combinazione di uno qualsiasi degli elementi di prova del gruppo B rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
  • I beni vengano spediti o trasportati dall’acquirente tramite un terzo - come prima cosa è necessario che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente attesti che la merce è giunta nel paese di destinazione. Questa dichiarazione deve riportare:
  1. a) la data di rilascio;
  2. b) il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  3. c) la quantità e la natura dei beni; d) la data e il luogo di arrivo;
  4. e) l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Questa dichiarazione deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. Oltre a questa attestazione il venditore dovrà essere in possesso anche: di almeno due elementi di prova di cui al gruppo A o, in alternativa, di uno qualsiasi degli elementi di cui al gruppo A in combinazione di uno qualsiasi degli elementi di prova del gruppo B rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

L’applicazione della presunzione relativa è esclusa nel caso in cui il trasporto o la spedizione dei beni sia stata effettuata dal fornitore o acquirente senza l’intervento di parti terze.

Ricordiamo comunque che è compito dell’Amministrazione finanziaria valutare, caso per caso, l’idoneità probativa della documentazione prodotta.

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