CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’art. 25 del DL Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo con ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Il contributo spetta a condizione che il fatturato e/o i corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 rispetto a quelli di aprile 2019.
L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
- 20% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto comunque un contributo minimo pari a:
- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Sono esclusi dal contributo a fondo perduto i seguenti professionisti:
- I soggetti iscritti alla gestione separata INPS (i quali hanno diritto alla percezione dell’indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
- I lavoratori dello spettacolo (i quali hanno diritto alla percezione dell’indennità di cui all’art. 38del DL 18/2020);
- I professionisti iscritti ad un Ordine.
Per ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, anche tramite intermediari abilitati, all’Agenzia delle Entrate indicando la sussistenza dei requisiti sopra citati.
L’istanza dovrà:
- Essere presentata in via telematica;
- Essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa (l’Agenzia delle Entrate ancora non ha emanata il provvedimento con il quale attiva la procedura);
- Contenere l’autocertificazione di regolarità antimafia dei soggetti da sottoporre a verifica.
L’Agenzia delle Entrate provvederà, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, ad accreditare direttamente sul conto corrente bancario o postale del soggetto beneficiario l’importo spettante.


