ECOBONUS
L’art. 119 del DL Rilancio prevede, per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, una detrazione del 110% a fronte di specifici interventi. La detrazione è fruibile in 5 rate annuali di pari importo oppure è consentito:
- Lo sconto sul corrispettivo - è un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
- La cessione della detrazione - l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito di imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In questi due casi il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%. Il limite massimo di spesa è di 60.000,00 euro;
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, limite massimo di spesa 30.000,00 euro;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro generazione, limite massimo di spesa 30.000,00 euro.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.


