ECOBONUS E SISMABONUS AD AMPIO RAGGIO
Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art.1 commi da 344 a 347, della legge n.296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni) spetta ai titolari di reddito di impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce, o patrimoniali.
La risoluzione n.24 del 25/06/2020 supera ogni precedente chiarimento che aveva determinato importanti contenziosi.
Tale fatto potrebbe semplificare anche gli investimenti delle società immobiliari in merito al 110% che riguarda:
gli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche al di fuori nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.


