NOVITA’ DEL DECRETO AGOSTO
Riassumiamo di seguito le principali novità del decreto agosto entrato in vigore il 15 agosto 2020.
- Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione (art. 58)
Viene introdotto un contributo a fondo perduto per le imprese in attività al 15 agosto 2020, con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 E 56.29.20 per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi mesi dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 01 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.
Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che devono essere effettuati con modalità tracciabile.
- Credito di imposta locazioni per immobili ad uso non abitativo (art. 77 co. 1 lett. a) e b))
Il credito di imposta viene steso anche con riferimento al mese di giugno. È infatti ora previsto che il credito di imposta è commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
- Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF - IRES e IRAP per i soggetti ISA (art. 98)
Viene prevista per i soggetti:
- Che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiore al limite per ciascun indice (5.164.569 euro);
- Che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Questa proroga si applica anche per i soggetti che si avvalgono del regime forfettario ex L. 190/2014, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex D.L. 98/2011 nonché per i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.
- Sospensione dei termini di riscossione (art. 99)
Viene prorogato al 15 ottobre 2020, rispetto all’originario 31 agosto 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle carelle i cui termini scadono tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. Di conseguenza il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2020. Entro tale data è inoltre possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Ricordiamo che relativamente alle domande presentate sino al 15 ottobre 2020 la cadenza della dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di 5 rate anche consecutivamente ma 10 rate.
- Nuova rivalutazione beni di impresa (art. 110)
Viene introdotta una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31 dicembre 2020. Questa opzione potrà avere:
- Rilevanza solo civilistica e contabile;
- Anche rilevanza fiscale mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti (da versare in un massimo di 3 rate di parti importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi).
La rilevanza fiscale della rivalutazione potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori iscritti anche sotto il profilo fiscale.
I beneficiari della rivalutazione potranno essere le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali.
Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
- Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112)
Solo per il periodo di imposta 2020 l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato a euro 516,46 rispetto agli ordinari 258,23 euro.


