Semplificazione per i versamenti dell'imposta di bolla di importo ridotto
In base all'art. 17 ci. 1-bis del DL 124/2019 (modificato dall'art. 26 del DL 23/2020, c.d. "DL liquidità"), il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri dell'anno solare può essere posticipata in presenza di specifiche condizioni:
- se l'imposta di bollo dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre è inferiore a 250€, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 20 luglio anziché il 20 aprile);
- se l'imposta di bollo dovuta per le e-fatture emesse nei primi due trimestri è inferiore a 250€, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro i termini previsti per il terzo trimestre (ossia il 20 ottobre).
La semplificazione di applica per i versamenti dovuti a partire dal primo trimestre del 2020. Restano ferme le ordinarie scadenze peri versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le e-fatture emesse nel terzo trimestre solare dell'anno (cfr. circ. 9/E/2020, §10).


