Decreto RISTORI N.137/2020 - Contributo a fondo perduto
Art.1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020.
È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 25 ottobre 2020.
Ai fini del contributo è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019, ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti di cui all'allegato 1 che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1^ gennaio 2019.
Ai soggetti che hanno richiesto il precedente contributo di aprile di cui all'articolo 25, D.L.34/2020 l’Agenzia delle Entrate provvederà automaticamente ad accreditare il presente contributo sul c/c bancario indicato.
Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all'articolo 25, D.L 34/2020, o non lo hanno richiesto dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione della domanda la partita IVA sia ancora attiva.
Non è ancora stabilita la data di decorrenza delle domande.
L'ammontare dei contributi è determinato nel seguente modo:
- a) per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L, 34/2020 come quota dello stesso, per esempio un ristorante che abbia ricevuto 10.000 euro adesso riceverà 20.000 euro;
- b) per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L 34/2020 come quota del valore dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall'articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020.
Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza come previsto nell'allegato 1.
Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro.
I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1^ gennaio 2019, che non hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall'allegato 1 ai seguenti importi:
- persone fisiche 1.000 euro;
- soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 euro.
Pertanto il contributo attuale sarà un multiplo del precedente, per esempio per i seguenti codici ATECO:
| 563000 BAR | 150% |
| 561011 RISTORANTI | 200% |
| 931999 ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE NCA | 200% |
| 493210 TAXI | 100% |
(200% = il doppio del precedente contributo)
È stabilito che il Mise, con uno o più decreti, potrà individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizioni che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020.


