La legge di Bilancio 2021 in pillole - III parte
La Legge di Bilancio per il 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
- III Parte -
Aliquota al 10% per i piatti da asporto
Viene precisato che il concetto di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, deve essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto, in pratica aliquota separata per le bevande ed i vini.
Semplificazioni Iva per i contribuenti minori
I soggetti che hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Adempimenti relativi alla fattura elettronica e relativo sistema sanzionatorio
Di seguito si elencano gli interventi relativi alla fatturazione elettronica che hanno, per espressa previsione normativa tutti decorrenza 1° gennaio 2021.
- Viene previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
- Viene modificato l’articolo 6, D.Lgs. 471/1997 introducendo il nuovo comma 2-bis ai sensi del quale nel caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.
Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da 250 a euro 2.000.
Intervenendo sul comma 3, viene ridotta dal 100 al 90% dell’imposta la sanzione in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.
Infine, viene allineato il comma 4, prevendendo che anche per i casi di cui al nuovo comma 2-bis la sanzione minima è pari a 500 euro.
- È previsto che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
Proroga divieto emissione fattura elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sts
Viene prorogato al 2021 la previsione per cui i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts (sistema tessera sanitaria), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts.
Contrasto alle frodi con utilizzo del plafond Iva
Al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l’Amministrazione finanziaria effettua attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione di lettere d’intento illegittime.
Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.
Imposta di bollo su fatture elettroniche
Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell’articolo 22, D.P.R. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.


