La legge di Bilancio 2021 in pillole - IV parte
La Legge di Bilancio per il 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
- IV Parte -
Bonus pubblicità
Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Modifiche al credito R&S
Viene prorogato a tutto il 2022, il credito di imposta c.d. R&S, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non sono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito quelle di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Per effetto delle modifiche apportate, il credito di imposta è così riconosciuto:
- 20% entro il limite di euro 4 milioni per attività di R&S;
- 15% entro il limite di 2 milioni per attività IT 4.0 o green;
- 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT;
- 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di Design.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione (perizia asseverata).


