Decreto Sostegni - Articolo 4, comma1 - Sospensione termini riscossione
Sospensione termini riscossione
Viene modificato l’articolo 68, D.L. 18/2020 differendo al 30 aprile 2021 (rispetto al 28 febbraio 2021) la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps), relativi alle entrate tributarie e non.
Viene prorogato il termine ultimo per il versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni c.d. rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, al:
- 31 luglio 2021: per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- 30 novembre 2021: per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
È previsto, inoltre, che l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.
Si prevede per :
- i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e Iva anno 2018
- le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018.
La proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
La proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione.


