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“La questione decisiva non è quel che si pensa, ma in che modo lo si pensa.
Il pensiero che è frutto della riflessione attiva, è sempre nuovo ed originale”.
Erich Fromm

Decreto Sostegni - Articolo 4, commi 4-9 - Rottamazione cartelle

Rottamazione cartelle

Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

- alle persone fisiche con un reddito imponibile per il 2019 fino a 30.000 euro;

- ai soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 30.000 euro.

 

Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi principalmente:

- i carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;

- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 

Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, saranno stabilite modalità e date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Fino a tale data, sono sospesi:

  1. la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. i relativi termini di prescrizione.

Infine, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4, D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

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