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“La questione decisiva non è quel che si pensa, ma in che modo lo si pensa.
Il pensiero che è frutto della riflessione attiva, è sempre nuovo ed originale”.
Erich Fromm

Decreto Sostegni - Articolo 5, commi 1-11- Definizione somme da controllo automatizzato

Definizione somme da controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari)

I titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2020 (per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva si prende a riferimento l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi) possono definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972

- elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157, D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,

- elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Sarà l’Agenzia delle entrate a individuare i soggetti e inviare, tramite pec, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo consistente nelle imposte, nei relativi interessi e contributi previdenziali, ed escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Il versamento deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 462/1997.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le eventuali somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Con uno o più provvedimenti direttoriali saranno adottate le ulteriori disposizioni necessarie.

Vi inviamo pertanto a monitorizzare le vostre PEC con attenzione per evitare di lasciar decadere il beneficio dell’annullamento delle sanzioni.

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Moduli Utili

Una sezione che presenta una raccolta di moduli utili per l'autocertificazione, la delega, la ricevuta di pagamento, le prestazioni occasionali e la compilazione di una fattura. Tutti i modelli sono scaricabili in formato word, excel o pdf e possono essere stampati su qualunque tipo di stampante.

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