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“La questione decisiva non è quel che si pensa, ma in che modo lo si pensa.
Il pensiero che è frutto della riflessione attiva, è sempre nuovo ed originale”.
Erich Fromm

Fattura elettronica e PA: obblighi e scadenze

Fatturazione elettronica arriva l’obbligatorietà. Cos’è la fatturazione elettronica? Dal 31 marzo 2015 tutte le aziende, fornitori che emettono fattura alla Pubblica Amministrazione (anche sotto forma di nota o parcella) devono produrre un documento in formato elettronico, denominato FatturaPA e trasmetterla attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013). Questo strumento, già in vigore dal 6 giugno 2014 per le amministrazioni centrali, oggi diventa obbligatorio per tutte le aziende che lavorano per la PA, dovrebbe garantire una maggiore efficienza dei processi gestionali e informativi e, dall'altro lato, creare flussi informativi che siano in grado di combattere l'evasione fiscale. Tra gli elementi di fondamentale importanza, in fase di compilazione della FatturaPA, è l’inserimento obbligatorio del codice ufficio della PA destinatario di fattura elettronica. Tale codice è comunicato al fornitore dalla PA o può essere reperito consultando l’indice della PA. Il decreto non si ferma qui.

Prevede anche altre tappe e interesserà anche le altre transazioni economiche: dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate deve a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche; dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’Economia e delle finanze metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio già previsto dalla legge Finanziaria per il 2008, con riferimento alle transazioni interne, e metterà a disposizione del contribuente le informazioni acquisite tramite questo Sistema. L'entrata in vigore effettiva della fatturazione elettronica è quindi prevista nell'arco dei prossimi due anni.

La fattura elettronica sostituisce quella cartacea ed è, secondo i dettami della legislazione europea, una possibilità e non un obbligo. Data la natura opzionale dei due regimi, si è posto il problema degli incentivi da riconoscere a coloro che effettueranno l'opzione. La scelta si muove in tre direzioni. In primo luogo, l'abolizione dello spesometro, cioè del sistema di trasmissione di tutte le operazioni (attive e passive) soggette all'emissione di fattura e di quelle di più rilevante entità senza la sua emissione (ma soggette allo scontrino fiscale). In secondo luogo, viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni (di cui all’art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993) limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Infine, viene previsto che i rimborsi IVA vantati dai soggetti che optano per la fattura elettronica siano eseguiti in via prioritaria, anche in assenza dei requisiti normalmente previsti, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. Le criticità non mancheranno, soprattutto, durante il regime transitorio, tuttavia il fatto che la fatturazione elettronica sia opzionale e unilaterale (solo le fatture attive vengono trasmesse elettronicamente) pone alcuni problemi di operatività. Per incrociare i dati relativi a transazioni di cui sono parte soggetti che hanno optato per la fatturazione elettronica, infatti, sarà necessario attingere a database diversi (lo spesometro, e appunto il sistema di interscambio dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica) con inevitabili problemi di coerenza nell'analisi.

Insomma, c’è ancora del lavoro da fare.

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