IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
Sbagliare è umano, ravvedersi è possibile! Chiunque abbia commesso irregolarità, omissioni o violazioni può spontaneamente regolarizzare la propria posizione con il Fisco attraverso il versamento delle imposte (o ritenute dovute), delle sanzioni previste per la specifica violazione e i relativi interessi legali.
Nella tabella che segue vengono elencate, per una maggiore comprensione, le nuove disposizioni sul ravvedimento operoso che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2015:
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VERSAMENTO OMESSO O INSUFFICIENTE |
Sanzione ridotta a 1/10 (3%) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni |
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QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE |
Sanzione ridotta a 1/9 (3,33%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione |
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QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE |
Sanzione ridotta a 1/8 (3,75%) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione |
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QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE |
Sanzione ridotta a 1/7 (4,29%) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione |
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QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE |
Sanzione ridotta a 1/6 (5%) se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione |
È bene ricordare che il contribuente può utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, purché abbiano come oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
È, invece, precluso l’uso del ravvedimento operoso nel caso in cui siano stati notificati atti di liquidazione o di accertamento o siano state ricevute delle comunicazioni di irregolarità a seguito della liquidazione o del controllo formale delle dichiarazioni.
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