NOVITA’ PER IL VERSAMENTO DEL CANONE RAI
La Finanziaria del 2016 ha stabilito una nuova modalità di riscossione del canone RAI.
Presupposto per il pagamento del canone RAI, oltre alla detenzione dell’apparecchio televisivo, è l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico nonché della residenza anagrafica del soggetto presso tale luogo.
Riportiamo di seguito le novità introdotte dal Legislatore:
- L’importo del canone RAI è stato fissato in euro 100,00;
- Il pagamento avviene mediante addebito dello stesso nelle bollette di fornitura energetica;
- Il canone sarà diviso in 10 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno. Solo per l’anno 2016 il pagamento avverrà a partire dal mese di luglio 2016 (con pagamento di tutte le rate pregresse non addebitate).
Si ricorda, inoltre, che:
- L’inquilino che abita in una casa arredata e dotata di apperecchio televisivo, è personalmente obbligato al versamento del canone RAI;
- I possessori di seconde case sono soggetti al versamento del canone RAI una sola volta;
Non sono soggetti al pagamento del canone RAI:
- Le persone con età superiore ai 75 anni aventi un reddito annuo (proprio e del coniuge) inferiore ad euro 6.713,98;
- Gli intestatari di un’utenza elettrica che non possiedono l’apparecchio televisivo. In questi casi i soggetti interessati devono provvedere mediante una specifica dichiarazione indirizzata all’Agenzia delle Entrate;
- I possessori di personal computer non dotato di sintonizzatore tv non sono tenuti al versamento del canone RAI.
Per ulteriori informazioni potete compilare la form “Consulenza on demand”


