Immobili in comodato: agevolazioni ma non per tutti
La Finanziaria 2016 ha introdotto una agevolazione IMU per gli immobili concessi in comodato ad un parente in linea retta che consiste nella riduzione del 50% della base imponibile IMU.
Di seguito vengono indicati i requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione in esame;
Per la fruizione di questa agevolazione occorre che:
- L’immobile deve essere concesso in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (ad un figlio oppure ad un genitore);
- L’immobile deve costituire l’abitazione principale del comodatario (requisito indispensabile è che il comodatario abbia quindi la residenza anagrafica);
- Il comodante non deve possedere in Italia altri immobili, ad eccezione dell’abitazione principale (in merito a questo punto resta ancora da chiarire se il possesso dell’immobile abitativo sia esclusivo o parziale);
- L’abitazione principale del comodante, sia esso proprietario oppure no, e l’immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune e non devono essere accatastati come A/1, A/8 O A/9 (non devono essere considerati immobili di lusso);
- Il contratto di comodato deve essere registrato.
Si ricorda che il contratto di comodato può essere stipulato:
- In forma scritta - in questi casi occorre obbligatoriamente che il contratto venga registrato entro 20 giorni dalla data di stipula con relativo assolvimento dell’imposta di bollo e di registro. Per poter beneficiare della riduzione IMU già dal mese di gennaio 2016 occorre aver stipulato il contratto di comodato entro il 16 gennaio 2016 con contestuale obbligo di registrazione entro il 05 febbraio 2016;
- In forma verbale - in questi casi occorre procedere alla registrazione in caso d’uso. Per i contratti già in essere al 1 gennaio 2016, per poter beneficiare dell’agevolazione IMU già dal mese di gennaio 2016 la registrazione deve essere effettuata entro il 01 marzo 2016.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame occorre, inoltre, presentare la dichiarazione IMU.
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