FATTURA IVA INCOMPLETA? LIMITI ALLA DETRAZIONE …
Nel caso di redazione di una fattura Iva in modo generico o incompleto l’Amministrazione Finanziaria può limitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Ricordiamo che secondo l’articolo 226 della Direttiva 2006/112 le fatture devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi resi e, come disposto dalla norma nazionale, deve riportare l’indicazione circa la natura, quantità e qualità delle prestazioni effettuate. Una descrizione generica degli stessi potrebbe comportare la perdita del diritto alla detrazione dell’Iva indicata.
I giudici comunitari aprono comunque la possibilità al diritto che la detrazione sia riconosciuto qualora le autorità fiscali dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali relativi all’esercizio in parola siano soddisfatti.
L’Amministrazione finanziaria è più volte intervenuta sul tema in esame affermando che l’obbligo della fatturazione è funzionale oltre che alle esigenze di documentazione e controllo anche alla creazione del titolo che legittima il cedente/prestatore a esercitare il diritto alla rivalsa e l’acquirente/committente a operare la detrazione dell’imposta addebitata in fattura.
Da questa interpretazione si evince quindi che la generica descrizione in fattura comporta la non possibilità di detrarre l’Iva addebitata in rivalsa e solamente in caso di ulteriori informazioni rispetto alla descrizione generica riportata in fattura l’Amministrazione Finanziaria può riconoscere la sussistenza del titolo all’esercizio de diritto di detrazione in capo al soggetto.
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