PROFESSIONISTI: ammortamenti penalizzati per studi e abitazioni
I costi dei beni strumentali per destinazione sono, per i professionisti, deducibili in quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti applicando i coefficienti del Dm 31/12/1988.
Per i professionisti la deduzione non si applica per l’ammortamento dei costi degli immobili strumentali.
Ricordiamo che il costo di acquisto di un bene immobile strumentale sostenuto da un professionista risulta non fiscalmente deducibile, secondo la procedura di ammortamento, se l’atto di acquisto è avvenuto successivamente al 31/12/2009.
Tale indeducibilità degli ammortamenti crea una disparità di trattamento rispetto alla deduzione piena dei canoni di leasing per la stessa tipologia di beni.
Per i professionisti dal 2014 per tutti i beni strumentali in leasing valgono le medesime regole di deduzione dettate per le imprese. Di conseguenza per i beni immobili strumentali la deduzione è piena per i contratti con durata minima pari a 12 anni e i relativi canoni sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano.
Per la deduzione dei canoni di leasing dei beni immobili dei professionisti occorre comunque accertare che si tratti di beni immobili usati per l’esercizio della professione e quindi usati direttamente dal lavoratore che li possiede per l’esercizio esclusivo dell’attività professionale.
Non rileva che l’acquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente la professione.
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