31 OTTOBRE 2016: Iscrizione per la trasmissione telematica delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nell'anno 2016
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Ricordiamo che dal 01 gennaio 2016 è diventato obbligatorio comunicare i dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR.
Secondo quanto disposto dal Ministero dell’economia e delle finanze sono obbligati alla trasmissione anche:
- le parafarmacie;
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Tutti questi soggetti nonché i medici iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri devono comunicare i dati relativi alle ricevute di pagamento e alle fatture delle spese sostenute dal contribuente nell’anno di imposta, nonché ai rimborsi erogati per prestazioni non fruite.
Ricordiamo, inoltre, che tutti i soggetti obbligati ad effettuare tale adempimento devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema tessera sanitaria entro e non oltre il 31 ottobre 2016.
La trasmissione dei dati potrà essere effettuata anche tramite l’ausilio delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (ad esempio tramite professionisti abilitati) appositamente delegati.
La trasmissione dei dati relativi all’anno 2016 deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2017.
Modalità di opposizione
I contribuenti possono esercitare la propria opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
L’opposizione può essere così espressa:
- chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale. L’indicazione dell’opposizione deve essere conservata anche dal professionista o struttura sanitaria;
- In caso di scontrino parlante - non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale.
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