Nuovi codici tributo dal 1° Gennaio 2017
Dal 1° gennaio 2017 verranno soppressi alcuni codici tributi utilizzati per il versamento delle ritenute.
I soggeti che dovranno porre particolare attenzione a questo cambiamento saranno:
- Lavoratori autonomi - il codice tributo 1040 relativo ai redditi di lavoro autonomo e ai compensi per l’esercizio di arti e professioni ingloberà il codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti.
- Datori di lavoro - è stata disposta la soppressione del codice tributo 1004 relativo alle ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e del codice tributo 1013 relativo alle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno. Entrambi questi codici tributo confluiranno all’interno del codice tributo 1001. Il codice tributo 3815 relativo all’addizionale regionale IRPEF, invece, sarà inglobato all’interno del codice tributo 3802.
Dal 1° gennaio 2017 occorrerà quindi compilare i modelli F24 seguendo le nuove disposizioni utilizzando quindi i nuovi codici tributo sopra indicati.
L’unico dubbio riguarda l’istituto del ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate in merito non ha ancora fornito nessuna informazione e proprio per questa ragioni si ritiene che ai fini del ravvedimento operoso debbano essere utilizzati i nuovi codici tributo. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

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